Le iniziative delle altre Autorità

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“Francia: la CNIL richiama l’attenzione sulla raccolta dei dati degli atleti disabili”

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (“Cnil”) nei giorni scorsi ha pubblicato un documento sul proprio sito web in cui richiama l’attenzione sulla raccolta dei dati relativi alla situazione di disabilità dell’atleta, soggetti a una tutela maggiore in quanto dati particolari.

Secondo la CNIL, tutti i dati raccolti da un giocatore nell’ambito sportivo che consentono di identificare il tipo di disabilità, ad esempio, informazioni come il grado di mobilità, la natura degenerativa della disabilità, ma anche la semplice informazione relativa alla fornitura di un pallone da calcio per non vedenti, o anche l’assistenza umana per la corsa, sono dati relativi alla salute, la cui disciplina è rinvenibile nel Considerando 35 del GDPR e negli articoli 4 (punto 15) e 9 del GDPR.

L’Autorità fornisce alcuni esempi di situazioni nel campo del parasport in cui vengono trattati dati relativi alla disabilità:

  • Quando si richiede l’adesione ad un club, il gestore può chiedere ai suoi membri se desiderano praticare sport che tengano conto delle specificità fisiche, intellettuali, psicologiche o invalidanti.
  • Quando si stipula un contratto da parte di una Federazione sportiva, agli atleti può essere chiesto di rispondere a ulteriori domande sulla loro eventuale disabilità e le attrezzature necessarie per la loro pratica.
  • Quando i medici, fisioterapisti, terapisti, tecnici hanno accesso alle informazioni contenute nella cartella clinica dell’atleta e che vengono usate per consentirgli di competere in specifiche competizioni ufficiali.

In tutte queste situazioni è possibile trattare i dati relativi alla disabilità dello sportivo a patto che vi sia una base giuridica e che venga rispettato il principio di minimizzazione, fermo restando che non esiste un elenco di dati relativi alla disabilità dell’atleta che sono espressamente autorizzati al trattamento.

Spetterà a ciascun titolare valutare caso per caso l’entità di tale raccolta in funzione del proprio obiettivo con sufficiente precisione per individuare quali dati possono essere raccolti e utilizzati nell’interesse dell’atleta. Sarà poi necessario identificare una delle eccezioni d’uso ex art. 9 comma 2 del GDPR che autorizzano la raccolta dei dati particolare sulla disabilità.

Nella maggior parte dei casi, il modo più semplice per trattare i dati in piena compliance normativa sarà quello di chiedere il consenso dell’atleta o, se necessario, del suo rappresentante legale. Affinché tale consenso sia valido, l’atleta deve acconsentire, liberamente e senza costrizioni, a rivelare la propria disabilità e la natura della stessa: non devono esserci conseguenze negative su di esso, soprattutto se decide di non trasmettere le informazioni.