BORSA ITALIANA | Ai: Garanti privacy, protezione dei dati si applica pienamente 

Redazione – 25/09/2025

Nel corso della plenaria la vicepresidente del Garante italiano, Ginevra Cerrina Feroni, ha affrontato il tema del ‘pay or consent’, un modello sempre piu’ diffuso tra piattaforme e siti di informazione che solleva seri dubbi sulla liberta’ del consenso, soprattutto in assenza di alternative realistiche.

La protezione dei dati non puo’ diventare un lusso riservato a chi puo’ pagare, ne’ generare discriminazioni per chi non puo’ permetterselo.

Intervenendo poi durante il panel sul targeted advertisement, la vicepresidente ha ribadito come la pubblicita’ online sia lecita solo se trasparente, veritiera e rispettosa della liberta’ delle persone. In Italia, la base giuridica per il marketing, anche non personalizzato, resta il consenso esplicito, specifico e informato: nessuna casella preselezionata o accettazione implicita, ma una scelta libera e consapevole.

Mentre a proposito dell’utilizzo del legittimo interesse per la pubblicita’ personalizzata degli utenti, Agostino Ghiglia ha ricordato il provvedimento del 2021 nei confronti di TikTok, in cui il Garante evidenziava il rischio che tale pratica possa coinvolgere anche utenti minorenni, a causa delle difficolta’ della piattaforma nel verificare con certezza l’eta’ degli iscritti.

Nella sessione dedicata alle tutele per utenti e consumatori, Guido Scorza ha ribadito l’importanza di affrontare con realismo il tema dei trasferimenti internazionali di dati e la necessita’ di una vera cooperazione internazionale: non bastano regole uniformi, ma servono anche meccanismi concreti di enforcement che rendano effettivi i principi sanciti dalle norme.

L’Autorita’ italiana, nel side event dedicato all’open source, ha portato la propria esperienza sulla Ai, con i casi Replica, ChatGPT e Deepseek, sottolineando la difficolta’ di cooperazione con i fornitori e, in alcuni casi, la necessita’ di interventi tempestivi come il divieto di uso di tali sistemi sul territorio nazionale. E’ emersa inoltre la necessita’ di basi giuridiche chiare per l’uso dei dati nei Large language model (LLM), dal momento che ne’ il consenso ne’ l’interesse legittimo possono rappresentare soluzioni sempre valide.

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